
Per finanziare un investimento nella ZES unica, banca, eventuali contributi e credito d’imposta devono essere esaminati come componenti distinte della stessa decisione. Il credito ZES è riconosciuto dalla norma come contributo sotto forma di credito d’imposta ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione; il finanziamento bancario e un eventuale contributo richiedono invece la lettura dei rispettivi documenti e delle rispettive condizioni. Prima dell’ordine, l’impresa deve quindi verificare se il progetto e il bene rientrano nella misura, quali adempimenti siano applicabili e quale fabbisogno resti da coprire fino alla possibile fruizione del credito.
La verifica non può partire dal solo nome commerciale del bene. Per il credito d’imposta ZES contano insieme impresa, settore, struttura produttiva, area assistita, progetto di investimento iniziale, natura del bene, date, cumulo e vincoli successivi. Un’ambulanza, un carro funebre o un altro veicolo speciale impiegato dall’impresa non è automaticamente agevolabile perché aziendale, ammortizzabile o strumentale: la qualificazione va verificata rispetto al testo della misura e al progetto documentato.
In sintesi
- La disciplina riguarda investimenti delle imprese in beni indicati dalla norma, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite previste.
- L’investimento deve appartenere a un progetto di investimento iniziale; nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie sono espressamente contemplati dalla disposizione.
- Il finanziamento bancario, un contributo previsto da altra misura e il credito ZES vanno pianificati separatamente, perché documenti, tempi e condizioni da controllare non coincidono.
- Per gli investimenti dal 2026, il testo vigente indica il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, con soglia minima di progetto e limite massimo previsti dall’articolo 16.
- Prima dell’ordine occorre verificare anche comunicazioni, modalità di accesso e certificazioni eventualmente richieste dalla disciplina applicabile, oltre a cumulo, entrata in funzione e mantenimento.
Credito bancario, contributi e credito ZES: cosa coordinare
Il finanziamento bancario è la componente da valutare nel piano della provvista: preventivi, calendario dei pagamenti, eventuale anticipo, durata dell’impegno e flussi disponibili devono essere coerenti tra loro. L’articolo 16 non disciplina l’ottenimento né le condizioni di un finanziamento; tali elementi restano da esaminare nella proposta contrattuale e nei dati dell’impresa.
Un contributo eventualmente previsto da una misura diversa può riguardare lo stesso progetto o costi differenti, ma non può essere inserito nel piano come dato acquisito senza il relativo provvedimento. Occorre ricostruire costi ammissibili, termini, comunicazioni e regole di rendicontazione della misura specifica, poi confrontarli con la ZES.
Il credito d’imposta ZES è invece collegato alle condizioni dell’articolo 16. È utilizzabile esclusivamente in compensazione e va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo di riconoscimento e nelle dichiarazioni successive fino alla conclusione dell’utilizzo. Nel piano di credito alle imprese è quindi utile rappresentare separatamente esborso dell’investimento, fonti contrattuali e possibile utilizzo del credito, senza trattarli come un’unica disponibilità.
Matrice decisionale: alternative a confronto
| Alternativa | Condizione da verificare | Rischio operativo | Conseguenza per il progetto |
|---|---|---|---|
| Finanziamento bancario | Documenti contrattuali, piano dei pagamenti e sostenibilità del fabbisogno. | Impostare l’ordine senza avere ricostruito gli impegni finanziari dell’operazione. | Preparare un piano finanziario che regga anche mentre sono in corso le verifiche sulla ZES. |
| Contributo di altra misura | Disciplina propria, costi interessati, termini, adempimenti e rendicontazione. | Sovrapporre al credito ZES un aiuto senza controllare i limiti di cumulo. | Associare ogni aiuto ai costi cui si riferisce prima di assumere impegni di spesa. |
| Credito d’imposta ZES | Area assistita, progetto iniziale, beni, settore, periodo e adempimenti applicabili. | Confondere un cespite aziendale con un costo automaticamente agevolabile. | Qualificare il progetto e costruire il fascicolo prima dell’ordine o della locazione finanziaria. |
La matrice serve a decidere l’ordine delle verifiche. Il finanziamento va confrontato con i flussi e i documenti bancari; il contributo con la sua disciplina; il credito ZES con l’articolo 16 e con i provvedimenti applicabili alle modalità di accesso, fruizione e controllo. Solo dopo questo confronto è possibile valutare la sostenibilità complessiva dell’investimento.
Quando il progetto può rientrare nel credito d’imposta ZES
Per gli anni dal 2024 al 2028, il credito riguarda le imprese che acquisiscono i beni indicati dalla disposizione e li destinano a strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, nonché nelle zone assistite di Marche, Umbria e Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Non basta quindi una sede nel Sud o nelle Isole: deve essere verificata la localizzazione della struttura produttiva destinataria dell’investimento nell’area assistita pertinente.
Gli investimenti devono fare parte di un progetto di investimento iniziale. Il testo contempla l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive esistenti o da impiantare nel territorio. Include inoltre terreni e immobili strumentali nelle forme previste, con il limite secondo cui terreni e immobili non possono superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Per ciascun progetto la norma fissa un limite massimo di 100 milioni di euro e esclude i progetti di importo inferiore a 200.000 euro. Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, data dell’operazione, documenti di acquisizione o realizzazione e configurazione del progetto devono essere letti insieme alla disciplina vigente applicabile al caso.
Settore, beni particolari e struttura produttiva
L’agevolazione non si applica, tra gli altri, ai soggetti operanti nei settori siderurgico, carbonifero e della lignite, dei trasporti — salvo magazzinaggio e supporto ai trasporti — dell’energia e delle relative infrastrutture, della banda larga, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Sono inoltre esclusi i soggetti in liquidazione o scioglimento e le imprese in difficoltà secondo la definizione richiamata dalla norma.
Per un veicolo speciale occorre quindi separare l’uso aziendale dalla verifica di ammissibilità al credito ZES. La descrizione tecnica del bene, la funzione nel progetto, il settore dell’impresa, la struttura produttiva di destinazione e la riconducibilità alle categorie previste dalla norma devono entrare nel fascicolo. La fonte disponibile non consente di estendere l’agevolazione per analogia a beni non espressamente qualificati nel caso concreto.
La ZES territoriale va distinta da eventuali crediti d’imposta previsti su scala nazionale: l’articolo 16 disciplina esclusivamente il credito per investimenti nella ZES unica. Per impostare la documentazione in modo coerente, può essere utile Approfondisci: approfondire l’analisi tecnica della documentazione dei crediti d’imposta.
Comunicazioni, certificazioni e fascicolo prima dell’ordine
L’articolo 16 rinvia a un decreto per modalità di accesso, applicazione, fruizione e controlli. La fonte fornita non identifica le singole comunicazioni o certificazioni applicabili né il loro contenuto. Per questo, prima di emettere l’ordine, firmare la locazione finanziaria o basare il piano sul credito, il responsabile amministrativo dell’impresa e il professionista incaricato devono verificare il provvedimento vigente applicabile al progetto e stabilire se siano richieste comunicazioni preventive, successive, certificazioni o altri adempimenti.
Questa verifica deve essere chiusa nella fase decisionale, non rinviata al solo utilizzo in compensazione. Nel fascicolo vanno ordinati almeno gli elementi necessari a ricostruire la verifica: identificazione dell’impresa e del settore, localizzazione della struttura produttiva, descrizione del progetto iniziale e dei beni, preventivi o contratti disponibili, date rilevanti, piano dei pagamenti, eventuale locazione finanziaria, altri aiuti riferiti ai costi e copia degli adempimenti o delle certificazioni richiesti dalla disciplina applicabile. Se la verifica individua un termine o un soggetto abilitato, il piano dell’investimento va adeguato prima dell’impegno.
Quando il progetto presenta beni particolari, immobili, più fonti di sostegno o dubbi sugli adempimenti, è opportuno coinvolgere lo studio prima dell’ordine: la prima lettura serve a individuare le verifiche da completare e i documenti strettamente necessari.
Cumulo e capacità finanziaria dell’operazione
Il credito è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato aventi a oggetto i medesimi costi ammessi, purché il cumulo non superi l’intensità o l’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee pertinenti. Questa regola richiede una ricostruzione per costo: non è sufficiente elencare genericamente contributi, domande o agevolazioni.
Operativamente, l’impresa dovrebbe associare a ciascun costo il finanziamento programmato, l’eventuale contributo, il credito ZES atteso e la documentazione di riferimento. Il confronto consente di vedere quali elementi richiedono la disciplina del contributo o ulteriori verifiche sul cumulo. Una guida ai documenti per crediti e agevolazioni d’impresa può aiutare a ordinare il fascicolo, ma non sostituisce la lettura delle norme applicabili.
Entrata in funzione, mantenimento e recupero
Quando coinvolgere lo studio. Per una prima valutazione, indica situazione, urgenza e documenti o informazioni iniziali pertinenti tramite il form.
Il controllo continua dopo l’acquisizione. Se i beni non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito è rideterminato escludendo il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello dell’entrata in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, è prevista una nuova rideterminazione.
L’impresa deve inoltre mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento per almeno cinque anni dopo il completamento; l’inosservanza determina la revoca dei benefici secondo le modalità stabilite dal decreto richiamato dalla disposizione. Il fascicolo deve quindi restare aggiornato con evidenze coerenti su entrata in funzione, destinazione dei beni, struttura produttiva e permanenza dell’attività. L’eventuale credito utilizzato indebitamente rispetto all’importo rideterminato deve essere restituito nei termini indicati dalla norma.
Il supporto professionale sul caso concreto
Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio: dati contabili e fiscali, sostenibilità dell’operazione, documenti disponibili, coerenza del progetto e verifiche prioritarie. Quando il caso richiede competenze legali o tecniche ulteriori, possono essere coordinati i professionisti necessari.
Nella prima richiesta, tramite il canale indicato dal form, invia solo le informazioni necessarie: situazione dell’impresa, urgenza, localizzazione della struttura produttiva, descrizione dei beni, preventivi o contratti disponibili, piano dei pagamenti e indicazione di finanziamenti, contributi o altri aiuti già richiesti o ottenuti.
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FAQ sul finanziamento di un investimento ZES
Un bene aziendale è automaticamente ammesso al credito ZES?
No. La norma richiede che l’investimento faccia parte di un progetto di investimento iniziale e individua specifiche categorie di beni e la loro destinazione a strutture produttive nelle aree previste. Per beni particolari occorre una verifica documentata sul caso concreto.
Il credito ZES può essere sommato a un contributo?
Il cumulo con aiuti de minimis e altri aiuti di Stato sui medesimi costi è ammesso entro i limiti previsti dalle discipline europee pertinenti. Occorre quindi verificare costi interessati, misura del contributo e limiti applicabili.
Quando verificare comunicazioni e certificazioni?
Prima dell’ordine o dell’impegno contrattuale. L’articolo 16 rinvia le modalità di accesso, applicazione, fruizione e controllo a un decreto: il provvedimento vigente applicabile deve essere controllato per identificare adempimenti, eventuali certificazioni e relative scadenze.
Fonti e riferimenti
D.L. 19 settembre 2023, n. 124, art. 16, testo vigente al 27 agosto 2026.


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